Vendita al dettaglio di prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i.
Possono essere venduti direttamente al dettaglio anche i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
Alla vendita diretta disciplinata dal suddetto decreto non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Può essere effettuata con le seguenti modalità:
- in azienda
- in forma itinerante
- in locale aperto al pubblico
- su aree pubbliche in forma non itinerante (in tal caso, ove si intenda ottenere l’assegnazione di un posteggio su area pubblica, è necessario allegare alla presente comunicazione la specifica modulistica predisposta dai singoli Comuni)
- commercio elettronico