Esercizio di Vicinato - Avvio Attività
SUAP - Avvio dettaglio di vicinato
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Cittadini o imprese già costituite che intendono avviare l'attività di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato.
La pratica di avvio dell'attività deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale.
Descrizione
Per esercizio di vicinato si intendono tutti gli esercizi aventi una superficie di vendita non superiore ai 150 mq per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (è il caso dei Comuni associati) ovvero con superficie non superiore ai 250 mq per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (è il caso del Comune di Valenza).
Per vendita al dettaglio s’intende la vendita effettuata nei confronti del consumatore finale e quindi si contrappone alla vendita all’ingrosso.
Per superficie di vendita si deve intendere tutta l’area destinata a tale scopo compresa quella occupata da banchi, scaffali e simili. Non rientrano in tale superficie magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’apertura di un esercizio di vicinato è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente.
Anche l’apertura di un esercizio di vicinato collocato all’interno di un centro commerciale è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio, fatta salva l'effettiva disponibilità dei locali nel centro commerciale.
In caso di apertura di un esercizio di vicinato congiuntamente con attività di commercio all’ingrosso, a condizione che l’intera superficie di vendita delle due attività svolte nello stesso locale non superi i limiti previsti per l’esercizio di vicinato, l’interessato presenta contestualmente alla SCIA, la comunicazione per l’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso.
Nel caso di subentro in un’attività commerciale, il subentrante, sia a titolo definitivo (per acquisto d’azienda) che in gestione (per affitto d’azienda) deve presentare una Segnalazione certificata di subingresso, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’atto giustificativo del subingresso. Il cedente, sia nel caso di vendita che di affitto, deve presentare una Comunicazione di Cessazione dell’attività, entro 60 giorni dalla data dell’atto di alienazione.
Per vendita al dettaglio s’intende la vendita effettuata nei confronti del consumatore finale e quindi si contrappone alla vendita all’ingrosso.
Per superficie di vendita si deve intendere tutta l’area destinata a tale scopo compresa quella occupata da banchi, scaffali e simili. Non rientrano in tale superficie magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’apertura di un esercizio di vicinato è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente.
Anche l’apertura di un esercizio di vicinato collocato all’interno di un centro commerciale è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio, fatta salva l'effettiva disponibilità dei locali nel centro commerciale.
In caso di apertura di un esercizio di vicinato congiuntamente con attività di commercio all’ingrosso, a condizione che l’intera superficie di vendita delle due attività svolte nello stesso locale non superi i limiti previsti per l’esercizio di vicinato, l’interessato presenta contestualmente alla SCIA, la comunicazione per l’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso.
Nel caso di subentro in un’attività commerciale, il subentrante, sia a titolo definitivo (per acquisto d’azienda) che in gestione (per affitto d’azienda) deve presentare una Segnalazione certificata di subingresso, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’atto giustificativo del subingresso. Il cedente, sia nel caso di vendita che di affitto, deve presentare una Comunicazione di Cessazione dell’attività, entro 60 giorni dalla data dell’atto di alienazione.
Come fare
Modalità di presentazione
L’istanza deve essere presentata al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto oggetto dell'attività produttiva o di prestazione di servizi.
Le modalità di presentazione sono ESCLUSIVAMENTE telematiche:
utilizzando la procedura specifica presente sul portale CPORTAL all'indirizzo www.valenza.cportal.it
L’istanza deve essere presentata al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto oggetto dell'attività produttiva o di prestazione di servizi.
Le modalità di presentazione sono ESCLUSIVAMENTE telematiche:
utilizzando la procedura specifica presente sul portale CPORTAL all'indirizzo www.valenza.cportal.it
Cosa serve
Modulistica unificata per il commercio in sede fissa, approvata dalla Regione Piemonte
Cosa si ottiene
Trattandosi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, non viene emesso alcun provvedimento espresso
Nel caso di SCIA condizionata, l'attività non può avere inizio fino all'emissione del provvedimento espresso a cui la segnalazione è connessa.
Tempi e scadenze
Art. 19 L. 241/1990 e s.m.i.
Costi
Nessun costo per la pratica SUAP
Nel caso di procedimenti collegati (SCIA unica, SCIA condizionata), fare riferimento alle tariffe specifiche dei singoli procedimenti.
Accedi al servizio
Portale presentazione telematica pratiche SUAP - accesso libero per la sola consultazione - accesso con SPID / CIE / CNS per la presentazione
Accedi al servizio online (Apre il link in una nuova scheda)Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
Modulistica
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 04/07/2024 17:37:48
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