Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole (art. 123 del Codice della Strada).
L'avvio di autoscuole è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare al S.U.A.P. territorialmente competente ai sensi del D.Lgs. 222/2016 (c.d. SCIA 2) - voce 98 e della D.G.R. 11 ottobre 2019, n. 15-375.
Chi può presentare l'istanza
L'avvio di queste attività è consentito a persone fisiche o giuridiche, società ed enti, in possesso dei requisiti indicati nel Codice della strada, in particolare la capacità finanziaria ed un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica.
Ente competente
Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province. Inoltre, alle Province sono state conferite le funzioni relative agli esami per il riconoscimento delle idoneità degli insegnanti di teoria e istruttori di guida delle autoscuole.
Requisiti delle AUTOSCUOLE
La Provincia verifica che le autoscuole autorizzate siano dotate di:
capacità finanziaria;
locali idonei;
arredamento didattico;
materiale per le lezioni teoriche;
materiale per le esercitazioni e gli esami di guida;
insegnanti di teoria abilitati;
istruttori di guida abilitati.