La legge regionale 7 marzo 1989, n° 15 “Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose – utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso” e s.m.i.
In particolare la legge prevede l’utilizzo da parte del Comune di una quota dei fondi derivanti da proventi e oneri di urbanizzazione secondaria per:
• Interventi di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento degli edifici di culto esistenti;
• Eliminazione totale o parziale di barriere architettoniche negli edifici di culto;
• Opere di nuova realizzazione, ammissibili solo nel caso di opere di culto poste in aree territoriali che presentino significativi incrementi di popolazione.
Il contributo interessa unicamente lavori ancora da effettuare o in corso di esecuzione in caso di disavanzo economico.
Sono da ritenersi edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso:
• Le chiese parrocchiali, le chiese ex parrocchiali, le chiese di confraternite registrate, le cappelle censite e comprese nel Decreto Vescovile, le chiese degli enti locali territoriali, (in tutti i casi è essenziale la loro apertura al culto pubblico);
• Le case parrocchiali;
• I luoghi di catechesi e gli oratori per la religione cattolica;
• Gli edifici corrispondenti per le altre confessioni religiose che abbiano stipulato con lo Stato Italiano l’intesa prevista dal comma 3 dell’art. 8 della Costituzione.