Su richiesta dell’interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione
degli importi derivanti da avvisi di accertamento sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente (Legge 160/2019, commi 796 e seguenti).
Al verificarsi di uno dei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore
rateizzazione rispetto a quanto già previsto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:
a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
b) contribuenti che si trovano in comprovate condizioni economiche disagiate;
c) qualora l’importo dovuto calcolato sull’intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.
Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la
scadenza dell’ultima rata per l’anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati
dall’ufficio tributi in relazione all’entità dell’importo dovuto.