A chi è rivolto

Il "Tesserino per le vendite occasionali" è previsto per venditori occasionali (hobbisti) e cioè le persone fisiche, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercitano nei mercatini l'attività di vendita non avente carattere commerciale
- di beni, appartenenti al settore merceologico non alimentare, di valore unitario non superiore a euro centocinquanta ciascuno e rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità creativa; 
- per un numero di giornate non superiore a diciotto nel corso dell'anno in ambito regionale. I venditori occasionali non possono svolgere nell’ambito della Regione Piemonte alcuna attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini dedicati.

Descrizione

L'attività dell'Ufficio riguarda il rilascio del "Tesserino per le vendite occasionali" da parte di privati nei mercatini che si svolgono nei comuni del Piemonte, aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.

Come fare

Per l’esercizio dell’attività i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e sono tenuti a:
a) richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito Tesserino per la vendita occasionale. Nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l’operatore intende partecipare;
b) presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino di cui alla lettera a), apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale.

Cosa serve

Per poter partecipare al mercatino il venditore occasionale dev'essere in possesso del Tesserino hobbista e, entro i termini previsti dalla normativa locale, inviare al Comune di svolgimento, o al soggetto delegato o al soggetto proponente, apposita "Manifestazione di interesse", nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita. 
I beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali devono presentare le seguenti caratteristiche:
a) sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
b) sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può essere superiore a euro centocinquanta;
c) sono beni propri.

Per “beni propri” si intende:
a) beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall’ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale. Le categorie dei beni che possono essere posti in vendita sono, a titolo esemplificativo:
   1) “capi di abbigliamento”;
   2) “articoli di ferramenta”;
   3) “articoli di cancelleria”;
   4) “vasellame”.
b) beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità, trattandosi, nella sostanza, di attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all’albo artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.

Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza. 
Per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale dovrà predisporre un "Elenco dei beni posti in vendita", suddivisi per categoria e numerati. La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei. L’elenco dei beni posti in vendita è timbrato, datato e firmato, dal Comune nel quale si svolge l’attività di vendita occasionale, o dal soggetto delegato o dal soggetto proponente, per ogni singola partecipazione al mercatino, secondo le tempistiche previste dalla normativa locale. 
Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell’elenco timbrato; al contrario, l’elenco può contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino.

Cosa si ottiene

Con l'istanza, il richiedente ottiene il "Tesserino del venditore occasionale" che sarà vidimato, mediante apposizione di timbro recante data e firma, dal Comune nel quale si svolge l’attività di vendita occasionale, o dal soggetto delegato o dal soggetto proponente, per ogni singola partecipazione al mercatino, secondo modalità e tempistiche stabilite dalla normativa locale.

Tempi e scadenze

Il Comune, ricevuta l'istanza ed in caso di istruttoria con esito positivo, procederà al rilascio del tesserino regionale entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Costi

Per la richiesta e rilascio el Tesserino hobbista sono necessarie nr. 2 marche da bollo da € 16 ed una fototessera.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Ufficio Commercio su area pubblica e Manifestazioni su Area Pubblica

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

legge-07-08-1990-n-241.pdf [.pdf 296,43 Kb - 09/07/2024]

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Ultimo aggiornamento pagina: 04/03/2025 16:44:42

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