Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
Comunicazione inizio lavori asseverata - CILA
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Privati cittadini e tecnici
Descrizione
Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Come fare
Presentazione C.I.L.A. tramite il portale per la presentazione telematica delle pratiche edilizie
www.valenza.cportal.it
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Cosa serve
Occorre inviare una semplice comunicazione preventivamente all'inizio dei lavori accompagnata dalla seguente documentazione:
Una relazione tecnica asseverata con data certa, completa degli elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo;
I dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare l'esecuzione dei lavori;
Una dichiarazione che gli interventi non abbiano rilevanza sulle strutture;
Un eventuale schema degli impianti in manutenzione;
Autocertificazione dell'impresa esecutrice dei lavori con allegato DURC in corso di validità.
Copia fotostatica del documento d'identità del proprietario o dell'avente titolo
Copia fotostatica del documento d'identità del tecnico asseverante
La norma stabilisce che il cittadino è tenuto a rispettare alcune regole, per cui è necessario, prima di iniziare i lavori, accertarsi che:
Gli strumenti urbanistici comunali non prevedano norme più restrittive rispetto agli interventi da realizzare;
Non ci siano altre normative di settore più restrittive, quali le normative antisismiche, antincendio, di sicurezza, igienico-sanitarie, quelle sul risparmio energetico. Ad esempio, dividere un locale in due locali, potrebbe violare la norma igienica che stabilisce un rapporto minimo tra superficie del locale e la dimensione della finestra;
Il fabbricato o il terreno su cui è costruito non ricada sotto qualche disposizione contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Nel caso di immobili soggetti a vincolo culturale o paesaggistico l'intervento edilizio, pur magari ricadendo nella tipologia di edilizia libera, dovrà prima sottostare all'autorizzazione dell'ente preposto alla salvaguardia del vincolo. Ottenuta l'autorizzazione, l'intervento potrà essere iniziato comunicando l'inizio lavori all'Amministrazione Comunale, accompagnato dall'Autorizzazione dell'Ente preposto alla salvaguardia e dall'asseverazione sottoscritta da un professionista.
Le eventuali autorizzazioni (o comunicazioni) che possono essere necessario ottenere prima dell'inizio dei lavori si riferiscono in particolare a:
Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C ( Attività soggette ai controlli dei VVF) - D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett e-quinquies)
Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. (D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis)
Interventi edilizi che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. (D.Lgs. n. 42/2004, art. 146)
Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. (D.P.R. n. 139/2010)
Interventi edilizi per costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità (D.P.R. n. 380/2001, art. 94)
Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22)
Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico (D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 - R.D. n. 3267/1923)
Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 - R.D. 523/1904
Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo (D.P.R. n. 380/2001, art. 8 - Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 - D.Lgs. 42/2004, art. 142)
Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale (D.Lgs. n. 374/1990, art. 19)
Interventi da realizzare in aree naturali protette (L. n. 394/1991, art. 13)
Interventi nelle zone appartenenti alla rete “Natura 2000” (D.P.R. n. 357/1997, art. 5 - D.P.R. n. 120/2003)
Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico. (L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011)
Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica. (D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c. 1)
Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno (D.Lgs. n. 81/2008, art. 99)
Terminati i lavori, nel caso l’intervento abbia influito sul classamento catastale dell’immobile (stato, consistenza, classe, categoria), il cittadino ha tempo 30 giorni per provvedere all’aggiornamento del catasto. (art. 34 quinquies, comma 2, lettera b),D.L. 4/2006, convertito in legge dalla L. 80/2006.
Una relazione tecnica asseverata con data certa, completa degli elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo;
I dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare l'esecuzione dei lavori;
Una dichiarazione che gli interventi non abbiano rilevanza sulle strutture;
Un eventuale schema degli impianti in manutenzione;
Autocertificazione dell'impresa esecutrice dei lavori con allegato DURC in corso di validità.
Copia fotostatica del documento d'identità del proprietario o dell'avente titolo
Copia fotostatica del documento d'identità del tecnico asseverante
La norma stabilisce che il cittadino è tenuto a rispettare alcune regole, per cui è necessario, prima di iniziare i lavori, accertarsi che:
Gli strumenti urbanistici comunali non prevedano norme più restrittive rispetto agli interventi da realizzare;
Non ci siano altre normative di settore più restrittive, quali le normative antisismiche, antincendio, di sicurezza, igienico-sanitarie, quelle sul risparmio energetico. Ad esempio, dividere un locale in due locali, potrebbe violare la norma igienica che stabilisce un rapporto minimo tra superficie del locale e la dimensione della finestra;
Il fabbricato o il terreno su cui è costruito non ricada sotto qualche disposizione contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Nel caso di immobili soggetti a vincolo culturale o paesaggistico l'intervento edilizio, pur magari ricadendo nella tipologia di edilizia libera, dovrà prima sottostare all'autorizzazione dell'ente preposto alla salvaguardia del vincolo. Ottenuta l'autorizzazione, l'intervento potrà essere iniziato comunicando l'inizio lavori all'Amministrazione Comunale, accompagnato dall'Autorizzazione dell'Ente preposto alla salvaguardia e dall'asseverazione sottoscritta da un professionista.
Le eventuali autorizzazioni (o comunicazioni) che possono essere necessario ottenere prima dell'inizio dei lavori si riferiscono in particolare a:
Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C ( Attività soggette ai controlli dei VVF) - D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett e-quinquies)
Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. (D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis)
Interventi edilizi che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. (D.Lgs. n. 42/2004, art. 146)
Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. (D.P.R. n. 139/2010)
Interventi edilizi per costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità (D.P.R. n. 380/2001, art. 94)
Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22)
Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico (D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 - R.D. n. 3267/1923)
Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 - R.D. 523/1904
Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo (D.P.R. n. 380/2001, art. 8 - Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 - D.Lgs. 42/2004, art. 142)
Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale (D.Lgs. n. 374/1990, art. 19)
Interventi da realizzare in aree naturali protette (L. n. 394/1991, art. 13)
Interventi nelle zone appartenenti alla rete “Natura 2000” (D.P.R. n. 357/1997, art. 5 - D.P.R. n. 120/2003)
Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico. (L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011)
Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica. (D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c. 1)
Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno (D.Lgs. n. 81/2008, art. 99)
Terminati i lavori, nel caso l’intervento abbia influito sul classamento catastale dell’immobile (stato, consistenza, classe, categoria), il cittadino ha tempo 30 giorni per provvedere all’aggiornamento del catasto. (art. 34 quinquies, comma 2, lettera b),D.L. 4/2006, convertito in legge dalla L. 80/2006.
Cosa si ottiene
Trattandosi di semplice comunicazione non è necessaria una risposta da parte dell'Ente
Tempi e scadenze
Comunicazione prima dell'inizio lavori
Costi
Gli interventi di edilizia libera sono generalmente gratuiti ma possono essere soggetti al versamento dei diritti di segreteria e, in alcuni casi, soggetti a oneri di urbanizzazione.
Nell'ipotesi di mancata comunicazione dell'inizio dei lavori si applica la sanzione pecuniaria di € 1000,00.
Nell'ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell'accertamento della violazione, si applica la sanzione di € 333,33 se l'intervento è ancora in corso (importo così modificato Art. 17 comma 1 lett. c) punto 5 - L. 164 del 11.11.2014).
Nell'ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
Nell'ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell'accertamento della violazione, si applica la sanzione di € 333,33 se l'intervento è ancora in corso (importo così modificato Art. 17 comma 1 lett. c) punto 5 - L. 164 del 11.11.2014).
Nell'ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
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Ultimo aggiornamento pagina: 27/06/2024 16:49:44
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