Disciplina della corretta conduzione dei cani e degli altri animali da affezione - Obbligo della rimozione delle deiezioni canine

Il 31 luglio 2024 è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n.105 che integra le disposizioni già vigenti riguardanti la corretta conduzione dei cani e degli altri animali da affezione, e l'obbligo della rimozione delle deiezioni canine, al fine...
Data:

9 agosto 2024

Tempo di lettura:

1 min

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Il 31 luglio 2024 è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n.105 che integra le disposizioni già vigenti riguardanti la corretta conduzione dei cani e degli altri animali da affezione, e l'obbligo della rimozione delle deiezioni canine, al fine di tutelare l’igiene e la sanità pubblica per il rispetto dell'ambiente, della sicurezza, dell’incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano.

Pertanto, è fatto obbligo a chiunque conduca cani o altri animali di affezione in vie, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, di essere munito di idonea attrezzatura (sacchetto monouso, paletta o altra attrezzatura adeguata alla dimensione dell’animale, bottiglietta d’acqua, altro liquido di lavaggio autorizzato per uso civile, ecc.) e di provvedere all’immediata asportazione delle deiezioni solide (escrementi) e all’immediato lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate da deiezioni liquide (urine). 
Le deiezioni dovranno essere immediatamente raccolte e essere conferite negli appositi contenitori installati sul suolo pubblico.

È vietato:
a) lasciar vagare i cani o altri animali di affezione in vie, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, nonché nelle parti comuni dei condomini; 
b) l’introduzione, il transito e la sosta dei cani e degli altri animali di affezione, sul manto erboso delle aree verdi comunali (ove vietato da apposita segnaletica) e in tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini; 
c) consentire ai cani o altri animali di affezione di urinare su edifici pubblici, monumenti e veicoli in sosta;

Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500.

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Ultimo aggiornamento pagina: 09/08/2024 11:48:18

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