emergenza covid 19 - attivita' sospese - necessita' adempimenti c.c.i.a.a.

D.L. N. 18/2020 - D.L. N. 23/2020 - Adempimenti presso le Camere di Commercio - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico In merito ad alcune disposizioni recate da due recenti decreti-legge (il D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia” e il...
Data:

28 aprile 2020

Tempo di lettura:

2 min

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D.L. N. 18/2020 - D.L. N. 23/2020 - Adempimenti presso le Camere di Commercio - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

In merito ad alcune disposizioni recate da due recenti decreti-legge (il D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia” e il D.L. n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”), il Ministero dello sviluppo economico, ha inviato alle Camere di Commercio la circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020, con la quale fornisce alcune indicazioni in merito agli adempimenti che coinvolgono le attività di competenza delle stesse Camere di Commercio, tra le quali le modalità di riconoscimento dei benefici alle imprese.

Per questo punto, ci si è chiesto se i benefici alle imprese (tipo: sospensione della relativa attività) possono essere riconosciuti automaticamente, senza bisogno di comunicazioni relative alle sospensioni della relativa attività, così da evitare agli imprenditori inutili adempimenti e agli uffici un surplus di pratiche al momento della ripresa.

Facendo riferimento a quanto disposto dall’art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, è necessario distinguere almeno due fattispecie: attività per le quali le ordinanze hanno disposto l’obbligo di chiusura e attività per le quali non è stato disposto l’obbligo di sospensione.

Nel caso di attività per le quali le ordinanze hanno disposto l’OBBLIGO di chiusura NON è necessario richiedere alcun formale adempimento nei confronti del REA.

Nel caso, invece, di attività per le quali NON è stato disposto l’obbligo di sospensione, ma che al contempo all’interno delle stesse non risultano assicurate le condizioni di sicurezza negli ambienti del lavoro o di attività per le quali, in assenza dell’obbligo di sospensione, il prestatore di servizi (singolo o associato) ritenga di sospendere “volontariamente” per una qualsiasi ragione (mancanza di rifornimento di materie prime, ecc.), è necessario provvedere ad una regolare denuncia di “sospensione dell’attività” al REA.

Al termine del periodo previsto a legislazione invariata (attualmente il 16 maggio 2020) le stesse imprese dovranno provvedere ad una denuncia di riavvio dell’attività.

Trattandosi di adempimento incidente in via diretta sull’attività d’impresa, la comunicazione dovrà transitare tramite il SUAP, a norma del combinato disposto degli articoli 5 del D.P.R. n. 160 del 2010 e 9, comma 5, del decreto legge n. 7 del 2007, convertito dalla L. n. 40 del 2007, contestuale alla comunicazione unica.

Modalità di presentazione telematica per il Comune di Valenza e Comuni associati SUAP:
Portale CPORTAL >> pratiche SUAP
http://www.valenza.cportal.it/Presentapratichecommerciali.aspx?Page=SUAP_NUOVAPRAT

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Ultimo aggiornamento pagina: 28/04/2020 11:57:40

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