Imposta comunale sugli immobili (ICI). Anno 2011
CHE COS'E', CHI LA PAGA E SU COSA SI PAGA
L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), che è nata nel 1993, rappresenta il più importante tributo comunale nonché la più consistente voce di entrata del bilancio del Comune.
L'I.C.I. è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1993, n° 504, e dall'apposito Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 24 del 29 marzo 2007 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 22 del 26 marzo 2008.
Il presupposto d'imposta è dato dal possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa.
L'I.C.I. è dovuta dai proprietari dei suddetti immobili ovvero dai titolari, sugli stessi, di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), l'I.C.I. è dovuta dal locatario, mentre, in caso di concessioni su aree demaniali, dal concessionario.
I valori degli immobili su cui applicare l' I.C.I. (base imponibile) sono i seguenti:
- Fabbricati appartenenti alle categorie catastali A, C e D: il valore degli immobili su cui calcolare l'imposta è dato dalla rendita catastale, che deve essere rivalutata del 5%, moltiplicata per il coefficiente relativo alla tipologia dell'immobile interessato (100 per i fabbricati con categoria catastale A e C esclusi i fabbricati con categoria A/10 e C/1, 50 per i fabbricati con categoria D e A/10, e 34 per quelli con categoria C/1).
- Fabbricati appartenenti alla categoria catastale B: il valore degli immobili su cui calcolare l'imposta è dato della rendita catastale, che deve essere rivalutata del 5%, moltiplicata per il coefficiente 100, che a sua volta deve essere rivalutato del 40% (Esempio: data una rendita catastale pari ad Euro 500 ed il relativo coefficiente pari a 100, il valore imponibile sarà così ottenuto: 525 (rendita rivalutata del 5%) x 140 (coefficiente rivalutato del 40%) = Euro 73.500).
- Terreni agricoli: il valore degli immobili su cui calcolare l'imposta è dato dal reddito dominicale dei terreni, che deve essere rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 75. Sono esenti i terreni agricoli ubicati sui seguenti fogli catastali: 1 - 2 - 3 - 8 - 11 - 12 - 18 - 24 - 25 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35; dal 38 al 50.
- Aree fabbricabili: il Comune, al fine di autolimitare il proprio potere di accertamento sulle aree fabbricabili, ha stabilito, con deliberazione del Consiglio comunale n° 40 del 28 giugno 2004, i valori convenzionali delle aree edificabili presenti sul suo territorio suddivise per zone omogenee.
ALIQUOTE, DETRAZIONI, RIDUZIONI, PAGAMENTO E COMUNICAZIONI
A - In relazione a quanto previsto dall'art. 1 del D.L. n° 93 / 2008:
1. sono esenti dall'Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, nonché le relative pertinenze qualificate tali dal locale Regolamento comunale di disciplina dell'imposta;
2. per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, e s.m.i., nonché quelle ad esse assimilate dal Comune mediante il proprio Regolamento di disciplina dell'imposta, con il tutto ad eccezione delle unità immobiliari con categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione di cui al successivo punto B;
3. l'esenzione si applica anche: a-a coloro che, a seguito di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso Comune; b-alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari.
B - Sono qualificate pertinenze dell'abitazione principale, ai sensi del locale Regolamento di disciplina dell'imposta, le unità immobiliari che soddisfano i seguenti requisiti:
1. avere la classificazione catastale "C/6" (box), oppure "C/2" (magazzini e locali di sgombero) oppure ancora "C/7" (tettoie e posti auto scoperti);
2. la superficie catastale complessiva riferita al totale delle unità immobiliari soggette ad agevolazione non deve essere superiore a 50 mq.;
3. non essere locate.
C - L'imposta comunale sugli immobili è applicata, per l'anno 2011, con le seguenti ALIQUOTE:
5,75 per mille:
1. alloggi, con categoria catastale A1, A8 e A9, direttamente adibiti ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, oppure regolarmente assegnati a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, oppure ancora regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa;
2. alloggi, con categoria catastale A1, A8 e A9, posseduti da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che gli alloggi non risultino locati;
3. alloggi, con categoria catastale A1, A8 e A9, appartenenti a soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari di tali unità immobiliari , a condizione che detti soggetti non possiedano nello stesso Comune a titolo di proprietà o altro diritto reale altri immobili destinati ad abitazione;
4. alloggi, con categoria catastale A1, A8 e A9, posseduti da soggetti anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che detti alloggi non risultino locati;
5. le pertinenze dell'abitazione principale di cui ai precedenti punti 1-2-3-4
7 per mille (aliquota ordinaria di riferimento)
Tutte le restanti fattispecie non comprese nel presente elenco.
D - La DETRAZIONE d'imposta attribuita per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di cui al precedente punto C, è stabilita in Euro 129,11.
La detrazione si applica solo all'imposta dovuta per l'abitazione principale. Nel caso in cui tale detrazione non trovi interamente capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la differenza si applica all'imposta dovuta sulle pertinenze.
E - L'eventuale INAGIBILITA' e l'INABITABILITA' dei fabbricati, disciplinata dall'art. 17 del regolamento comunale di disciplina dell'I.C.I., è accertata dall'Ufficio tecnico Comunale in base a perizia redatta a carico del proprietario il quale allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il Contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della vigente normativa in materia.
F - Il VERSAMENTO dell'imposta deve effettuato in due rate:
- la prima entro il 16 giugno 2011, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente;
- la seconda dal 1 al 16 dicembre 2011, a saldo dell'imposta dovuta per il corrente anno 2011.
Il versamento dell'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno 2011 può anche essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno 2011.
L'imposta dovuta deve essere corrisposta con una delle seguenti modalità:
- mediante versamento su c/c/p n° 94820305 intestato a "Comune di Valenza ICI Ordinaria Servizio Tesoreria";
- mediante modello F24.
G - Le DICHIARAZIONI d'imposta già presentate al Comune negli anni precedenti hanno effetto anche per l'anno d'imposta 2011 e per quelli successivi, sempreché non si siano verificate modificazioni nei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso occorre presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011, la prescritta DENUNCIA DI VARIAZIONE I.C.I. redatta sugli appositi modelli ministeriali.
NB: A decorrere dall'anno 2008 non sono più soggette all'obbligo di dichiarazione I.C.I. le variazioni conseguenti ad atti soggetti alle procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 riguardante la disciplina del modello unico informatico.
A titolo esemplificativo, non sono più soggetti all'obbligo di dichiarazione I.C.I. gli acquisti, le vendite nonché le costituzioni, le modifiche ed estinzioni di diritti reali su immobili.
H - Per le INFORMAZIONI relative all'imposta e la consegna della modulistica è competente l'Ufficio Tributi del Comune, in Via Bologna 36/A (tel. 0131-949.318/235/236) - orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
La modulistica e i testi delle delibere relativi all'ICI 2011 sono reperibile nella sezione Modulistica e documenti del sito
